BUONE NOTIZIE: ARCHIVIATO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI CONTRO UNA SCUOLA DI COUNSELLING
Il procedimento disciplinare era stato avviato per verificare l’eventuale violazione degli articoli 8 e 21 del codice deontologico degli psicologi.
Gli articoli citati si riferiscono ai casi di abusivismo o usurpazione di titolo (art.8) e all’insegnamento di strumenti, di tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo (art.21).
Le conclusioni del
procedimento hanno portato entrambi gli ordini regionali a riconoscere la
correttezza dell'insegnamento che le colleghe di PerFormat praticano nei master
in counselling, senza ingenerare confusione con la professione di psicologo.
Il procedimento disciplinare è stato quindi archiviato con un nulla di fatto.
Un nuovo successo per i
counsellor, i formatori e le scuole riconosciute dal CNCP.
Vi ricordiamo
inoltre le precedenti sentenze, favorevoli ai counsellor e alle scuole di
formazione:
SENTENZA DEL TAR
TOSCANA, SEZ. I, 13/06/2007 N. 875
Estratto dalla
sentenza:
“Ne discende che, come condivisibilmente rilevato in giurisprudenza, altro è dire che la professione dello psicologo, in quanto regolamentata per legge, è riservata a chi abbia conseguito la relativa abilitazione; e altro è dire che sia precluso trasmettere conoscenze scientifiche, culturali e tecniche afferenti alle discipline psicologiche, a soggetti che non conseguiranno l’abilitazione professionale e che (di conseguenza) non potranno esercitare legittimamente la professione (TAR Umbria, 5 dicembre 2005, n 523)[… ]Per conseguenza, tanto i singoli professionisti quanto l’Ordine non hanno titolo ne interesse giuridicamente protetto ad opporsi a che le conoscenze siano acquisite da una sfera più ampia di soggetti.”
(Versione integrale)
SENTENZA PENALE DEL TRIBUNALE DI LUCCA
N.619/2010
Estratto dalla
sentenza:
“…la nuova
figura del Counsellor che, sinteticamente, non può certo considerarsi alla stregua di uno psicologo, ma che lavora, del tutto legittimamente e necessariamente, per la progressiva estensione della salute individuale non più riconducibile all’assenza di malattia, ma comprensiva di una nozione molto più ampia di benessere psico-fisico che si può riassumere nel concetto di “migliore la qualità della vita”. ”
(Versione integrale)