Spunti interessanti per i Counsellor nella sentenza TAR di Firenze n.410 del 2018


Un primo spunto è quello per cui - in coerenza con la legge numero 4/2013 che riguarda le professioni non regolamentate tra le quali quella di Counsellor - l’attività di counselling non deve essere necessariamente svolta da uno Psicologo, ma viene naturalmente demandata all'operatore in possesso dell’apposito diploma/attestato di abilitazione allo svolgimento della specifica attività di counselling.

Un secondo spunto che conferma la differenziazione del Counsellor rispetto alla figura dello Psicologo è quello per cui, nello svolgimento dell’attività di counselling, non si applicano eventuali tariffari approvati dall'Ordine degli Psicologi.E ciò in quanto, il compenso da erogare per il servizio svolto dal Counsellor, può essere disciplinato da accordi privati (non esistendo un tariffario generale). 

Tale conclusione - cui è pervenuto il Tribunale Amministrativo occupandosi di un appalto per l’erogazione del servizio di sportello di prima accoglienza - è peraltro pienamente coerente con l’attuale quadro normativo generale, in cui il legislatore è pervenuto per i professionisti al progressivo superamento delle tariffe minime ed inderogabili.

Ulteriori interessanti riflessioni sull'attività di counselling, verranno certamente ancora dalla giurisprudenza, man mano che la figura del Counsellor si va progressivamente radicando nella nostra società e nel nostro ordinamento giuridico. Qui di seguito il link per il download della sentenza TAR Toscana 2018.

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