ALLA BUON’ORA. ANCHE L’UNI DICE (QUASI) LA SUA.
Dopo due settimane dall’annuncio pubblicato “in anteprima” dal CNOP circa la sospensione del tavolo UNI per la normazione tecnica della figura professionale del counselor, UNI ha finalmente inoltrato la sua comunicazione ufficiale con nota del 25 novembre ultimo scorso.
Secondo la nota informativa di UNI, il provvedimento di sospensione del Tavolo è da riferirsi alla “assenza di consenso fra le parti coinvolte, che non permette la prosecuzione dei lavori in coerenza con i valori della normazione. Assenza di consenso riconducibile, principalmente, ad una questione di natura tecnico-legislativa in merito al rapporto fra la Legge n. 4/2013 e la Legge n. 3/2018 (c.d. "Legge Lorenzin") in relazione all'introduzione delle così denominate “attività tipiche” al fianco di quelle riservate delle professioni sanitarie all'interno dell'art. 2.1 della Legge n. 4/2013, le cui implicazioni sono state evidenziate dal Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP) e dagli Ordini Regionali a partire da giugno 2020”. Pertanto, conclude il comunicato, “alla luce di quanto sopra riportato, la CCT ha preso atto della situazione di impasse creatasi nel gruppo di lavoro UNI/CT 006/GL 07 “Counselor” e ha disposto (1) la chiusura del progetto UNI1605227 e (2) la sospensione dell’attività del gruppo di lavoro UNI/CT 006/GL 07 “Counselor”, che potrà essere eventualmente ri-attivato in caso di nuovo quadro giuridico nell’ambito delle attività tipiche/riservate sulla professione dello psicologo” (sic!).
Ebbene, spiace constatare che la nota di UNI nella sostanza non aggiunge molto a quanto già diffuso dal coordinamento nazionale ordine degli psicologi, che non a torto riconduceva le cause di tale sospensione unicamente alla sua opposizione, dato che il riferimento alla c.d. legge Lorenzin appare quanto meno improprio. Come la più classica foglia di fico, utile soltanto a nascondere l’imbarazzo.
UNI, infatti, iintenderebbe sostenere che il solo fatto che la c.d. legge Lorenzin abbia introdotto al comma 2 dell’art. 1 della legge 4/2013 un inciso riferito alle “professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge” renderebbe incerto il quadro legislativo e sarebbe ostativa alla regolazione Uni. In realtà si tratta di una conclusione tanto sconcertante quanto errata. E per due ragioni, entrambe evidenti a chiunque abbia contezza delle norme, dei fatti e del calendario.
In primo luogo perché la c.d. Legge Lorenzin non è in alcun modo intervenuta a modificare e/o ampliare la riserva di competenza introdotta dalle Legge n.56/89, essendosi invece limitata a prevedere che “la professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie”. Per il che, se ancora una volta valesse la pena congratularsi con il CNOP per l’inserimento della categoria degli psicologi fra le professioni sanitarie, resta cionondimeno immutato il fatto che l’attività riservata agli psicologi è solo e unicamente quella che si ricava dall’art. 1 della legge n. 56/89, la quale - come precisato dalla Corte di Stato ( ripetita iuvant) – non rappresenta alcuna limitazione, salvo le riserve di legge, al libero esercizio di un’attività professionale lecita qual è quella del counsellor.
In secondo luogo, perché quando nel 2019 sono state pronunciate le note sentenze del Consiglio di Stato sulla legittimità dell’iscrizione al Mise delle Associazioni di counselor, erano già vigenti sia la c.d. legge Lorenzin, sia dunque il testo novellato della legge 4/2013, il che rende superata alla radice la questione sollevata da UNI.
Resta che ai sensi della legge 4/2013 (art. 5) il processo di normazione tecnica interrotto in UNI non sia l’unico possibile. Ed è tempo che i counsellor vi provvedano da se stessi, e nel quadro di un consesso che sia il più rappresentativo possibile dell’intera categoria.
Spiace soltanto che, per le molte risorse impiegate, intellettuali quanto materiali, visto l’accenno alla ”assenza di consenso fra le parti coinvolte” e viste le responsabilità conclamate, ci saremmo aspettati da parte di UNI una determinazione assai differente e più coerente con quei “valori della normazione” che lei stessa richiama.
Marco Deriu
Segretario Generale CNCP