Gli aspetti fiscali della professione di Counsellor
Il counselling è un’attività che viene esercitata in modo professionale tenuto conto anche delle norme previste dalla legge n. 4 del 14.01.2013, che disciplina le professioni che non sono organizzate in ordini e collegi.
Per esercitare un’attività professionale, secondo la attuale normativa fiscale nazionale, è necessario
avere un’iscrizione all’Agenzia delle Entrate che rilascia un numero di partita iva con il conseguente obbligo, così come per qualsiasi altra attività,
seguire le normative fiscali e contabili specifiche che regolano le Entrate dello Stato nonché quelle contributive ed assistenziali.
La normativa fiscale quindi ci obbliga innanzitutto a richiedere il numero della partita iva. Per ottenere la “Partita Iva” bisogna indicare, in occasione della compilazione del modello della relativa richiesta (Modello AA9), il Codice che identifichi in modo preciso l’attività che si vuole esercitare.
Mentre per le cosiddette attività riconosciute l’Agenzia delle Entrate ha ben definito i relativi codici di attività, per i Counsellor che ricordiamo è annoverata tra le attività “non organizzate” secondo la legge n. 4 del 14 Gennaio 2013 - non è indicato un codice specifico per cui è necessario individuarne uno, tra quelli esistenti e meglio conosciuti come codici ATECO, che possa identificare e rispecchiare in qualche modo la professione esercitata dal counsellor.
Il codice 88.99.00, che fa riferimento alle altre attività di assistenza sociale non residenziale classificate altrove, sembra sia quello, attualmente, più indicato per il tipo di consulenza che l’attività di counselling prevede.
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