Le scuole con programmi riconosciuti dal CNCP possono procedere in autonomia al riconoscimento dei crediti formativi seguendo lo schema indicato nell'art. 12 del regolamento.
I crediti formativi si acquisiscono partecipando a:
Eventi organizzati dal CNCP (1 CF a ora);
Eventi specifici sul counselling, organizzati da scuole afferenti al CNCP e tenuti da soci formatori del CNCP; ovvero eventi specifici sul counselling organizzati e tenuti anche singolarmente dai soci formatori del CNCP (1 CF a ora). NB: L’organizzatore è tenuto a trasmettere alla segreteria il link per il collegamento all’evento, ovvero, in caso di evento in presenza, a trasmettere il registro delle presenze con le relative firme e a sottoscriverlo per attestarne la veridicità.
Eventi non specifici sul counselling, anche se organizzati da scuole afferenti al CNCP, e solo se ritenuti utili alla crescita culturale dei counsellor, previa preventiva validazione (0,50 CF a ora);
Eventi organizzati da scuole non afferenti al CNCP e da formatori non soci, previa preventiva validazione (0,50 CF a ora);
Supervisione individuale o di gruppo con soci Supervisori del CNCP (rispettivamente 1 CF e 0,75 a ora);
Supervisione individuale o di gruppo con professionisti non soci Supervisori del CNCP, previa preventiva validazione (rispettivamente 1 CF e 0,75 a ora);
Collaborazione con il CNCP per lo svolgimento e la realizzazione delle attività associative (0,50 CF a ora);
Formazione erogata (0,50 CF a ora). NB: la formazione continua a distanza è ammessa per i soli insegnamenti di argomento teorico e rilascia il medesimo numero di crediti della formazione continua erogata in presenza.
Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi, che vengono attribuiti secondo i criteri di seguito indicati:
In ogni anno solare è d’obbligo conseguire almeno 15 (quindici) crediti, di cui 5 (cinque) crediti all’anno riservati ad eventi organizzati direttamente dal CNCP (convegno, congresso). Vengono computate ai fini dell’assolvimento anche attività fruite o svolte nell’anno di prima iscrizione, purché in data successiva alla stessa, sempre tenendo come riferimento il triennio formativo;
Se al termine dei 3 anni il Socio ha un esubero di crediti, questi possono essere utilizzati nella misura di un massimo di 10 (dieci) nel triennio successivo;
Se al termine dei 3 anni il Socio non ha completato il numero di crediti obbligatori, si impegna al recupero dei mancanti entro il primo semestre dell’anno successivo. Entro tale periodo il rilascio dell’Attestazione di qualità e qualificazione professionale è (temporaneamente) sospeso fino al completo recupero dei crediti in difetto.
Per i Soci che si iscrivono a triennio di riferimento già iniziato l’obbligo formativo si riduce proporzionalmente: almeno 40 CF per coloro che si iscrivono nel secondo semestre del primo anno del triennio di riferimento, almeno 20 CF per coloro che si iscrivono nel secondo semestre del secondo anno triennio di riferimento.
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