Dal Consiglio di stato un altro punto fermo sul valore della nostra professione

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Dal Consiglio di stato un altro punto fermo sul valore della nostra professione

Dal Consiglio di Stato un altro punto fermo sul valore della nostra professione e una grande opportunità da valorizzare. Regolamentati e riconosciuti ai sensi della Legge 4/2013, per il Consiglio di Stato anche i counsellor sono assimilabili per affidabilità e competenza professionale ai professionisti ordinisti.. Con buona pace del CNOP e di Altrapsicologia.

Com’è noto, La legge 4/2013 ha regolamentato le professioni non ordinistiche, promuovendo standard di qualità e di deontologia professionale simili a quelli delle professioni ordinistiche e consentendo un sistema di controllo più moderno, poiché flessibile e adattabile alle diverse realtà professionali. A tale scopo le associazioni professionali di queste categorie possono iscriversi (come è già per il CNCP) in un registro pubblico (MISE-MIMIT), assumendo un ruolo di autoregolamentazione e di promozione della formazione continua. La presenza in questi elenchi implica, infatti, che l’associazione garantisca il rispetto di determinati standard deontologici e di formazione continua (art 5) analogamente a quanto avviene per gli albi professionali. (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg). In forza di questa legge nel nostro Paese si è dunque generato un sistema delle professioni di tipo duale, ispirato ai «principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione» (art.1), talché a partire dalla sua emanazione non è più consentita alcuna discriminazione a vantaggio delle c.d. professioni ordinistiche in danno di quelle non ordinistiche (associative).

La Legge 4/2013 ha infatti introdotto elementi di assimilazione tali da rendere non più attuali quelle pregiudiziali che in precedenza sembravano aver potuto garantire un profilo di maggior affidabilità e competenza professionale alle prime. A confermarlo, come meglio non si potrebbe, è un recente dispositivo del Consiglio di Stato - vale a dire il massimo giudice amministrativo dello Stato - con l’ordinanza 995/2024, che ha di fatto chiarito come non vi sia alcuna differenza sostanziale tra le garanzie offerte dalle professioni ordinistiche e da quelle non ordinistiche. Per il Consiglio di Stato, infatti, “la funzione di controllo” circa il rispetto della deontologia professionale, degli standard formativi, delle competenze professionali e della formazione continua - un tempo condizione necessaria per le passate ragioni di preferenza a favore degli ordinisti – “risulta oggi (cioè con l’introduzione della legge 4) adeguatamente perseguibile attraverso strumenti privatistici (le Associazioni), tanto più quando questi siano a loro volta inquadrati in un sistema pubblicistico di vigilanza ministeriale” (il MISE-MIMIT). https://arsg.it/?p=5300

Si tratta evidentemente di una conferma molto importante su almeno due aspetti fondamentali che vale la pena richiamare per il loro significato concreto.

In primo luogo vi è l’affermazione del valore certo e della specifica funzione di garanzia, di carattere pubblico e sociale, delle associazioni di categoria professionale, di modo che non è più consentito a nessun soggetto pubblico o privato escludere legittimamente i professionisti iscritti a una di queste associazioni dalla progettazione e dalla realizzazione delle proprie attività economiche o dalla progettazione e dalla realizzazione dei servizi erogati alla propria utenza.

In secondo luogo, è chiaro che l’assimilazione e l’equivalenza legale tra ordinisti e non ordinisti può riguardare esclusivamente i professionisti iscritti a una delle associazioni di categoria presenti nell’elenco del MISE-MIMIT, facendo finalmente giustizia e ordine in quella parte della legge che, di fatto, pareva consentire una possibile confusione fra professionisti qualificati e professionisti sedicenti.

È chiaro che, come per ogni professione, il più dovrà essere realizzato dagli stessi professionisti, in forza della loro professionalità e grazie alla loro capacità di leggere e interpretare i bisogni del presente, tuttavia quanto chiarito dal Consiglio di Stato rappresenta indubbiamente un ulteriore passo in avanti e uno strumento giuridico utile per l’affermazione dell’intera categoria dei counsellor.

Marco Deriu


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