
In merito alle polemiche sollevate da AUPI sull’Avviso pubblico per facilitatori relazionali nei Pronto Soccorso della AUSL Toscana Sud-Est
La AUSL Toscana Sud-Est ha pubblicato un Avviso pubblico per il conferimento di sei incarichi libero-professionali di facilitatore relazionale nei Pronto Soccorso dell’Azienda, una figura destinata a migliorare l’accoglienza, la comunicazione e il supporto ai cittadini nelle fasi critiche dell’accesso ai servizi.
AUPI, sindacato degli psicologi, ha contestato l’iniziativa sostenendo che tali incarichi avrebbero dovuto essere riservati a professionisti sanitari di ambito psicologico.
Il CNCP ritiene necessario intervenire per riportare il confronto nel perimetro corretto della normativa vigente e della contemporanea cultura giuridica sulle professioni, chiarendo la natura non sanitaria del profilo e il valore dell’iniziativa dell’Azienda.
1. Una polemica infondata e strumentale
La delibera che regola l’Avviso è chiara e, soprattutto, pienamente valida. Non è stata impugnata da alcun soggetto e pertanto produce i suoi effetti come ogni atto amministrativo legittimo. Il profilo richiesto è esplicitamente non sanitario, come si legge nella documentazione. l’Azienda identifica una funzione di natura relazionale, informativa, di supporto al cittadino nei momenti critici dell’accesso al Pronto Soccorso.
Per questa ragione è prevista:
* una laurea triennale, a garanzia del livello culturale necessario per una professione intellettuale;
* una formazione documentata nelle competenze relazionali, comunicative e organizzative richieste.
Nessun riferimento à fatto ad ambiti di competenza sanitaria o psicologica-clinica. Attribuire all’Avviso un intento di “sostituzione” delle competenze dello psicologo è, pertanto, una lettura impropria e priva di fondamento.
2. Un’iniziativa lungimirante della AUSL Toscana Sud-Est
Al contrario di quanto sostenuto da AUPI, l’iniziativa dell’Azienda è coraggiosa, moderna e perfettamente in linea con la normativa vigente. Riconosce finalmente — e con grande chiarezza — che non ogni intervento sulla persona appartiene al dominio sanitario Esiste un’ampia area di bisogni sociali, relazionali, informativi ed emotivi che non richiede competenze cliniche, ma professionalità non sanitarie, formate e qualificate ai sensi della Legge 4/2013, nel quadro delle professioni non ordinistiche.
È un segnale importante, giacché collocare correttamente le funzioni evita sia l’eccessiva medicalizzazione della vita quotidiana sia l’uso improprio di professionisti sanitari in compiti che non richiedono competenze cliniche.
3. Counsellor o facilitatori? Una questione di chiarezza terminologica
Le attività descritte dall’Avviso — ascolto, orientamento, gestione della comunicazione, supporto nella relazione tra utenti e servizi — coincidono da anni, nel contesto italiano, con il lavoro svolto dai Counsellor. Ed è bene chiarire che è lungi da noi qualunque cultura dell’esclusione o dell’esclusività. Il CNCP non rivendica monopoli né chiede riserve di campo; ciò che chiediamo è semplicemente chiarezza dei ruoli, trasparenza delle competenze e coerenza tra funzione richiesta e professionista selezionato.
Proprio per questo, la denominazione “facilitatore relazionale”, pur comprensibile, appare meno immediata. Per questo, riteniamo che adottare la terminologia già esistente — counsellor — avrebbe reso più riconoscibile il profilo e più lineare il quadro delle professioni non sanitarie coinvolte nel progetto sperimentale dell’Azienda. 4. Competenze diverse per ruoli differenti Nella sua polemica AUPI chiede perché ricorrere alla creazione di una figura non sanitaria quando “si può lavorare con gli psicologi”.
“La risposta - afferma il presidente del CNCP, dott. Marco Deriu - è duplice, oltreché molto semplice. In primo luogo, perché nel nostro Paese la figura esiste già. Il counsellor, che è per l’appunto un facilitatore relazionale, è una professione intellettuale disciplinata dalla Legge 4/2013, con un proprio ambito di competenze di natura non clinica, le quali sono ormai consolidate e sperimentate da almeno due decenni. Secondo, non si tratta di scegliere tra counsellor o psicologi, ma di assicurare il giusto intervento per la giusta situazione, laddove la presenza dello psicologo non solo non è esclusa, ma resta appropriata quando emergono bisogni di natura psicologica, come definito dalla Legge 56/1989”.
4. La selezione deve valorizzare le competenze ai sensi della Legge 4/2013
Pur nella denominazione scelta, resta il valore dell’iniziativa. Un intervento che contribuisce a strutturare servizi pubblici più ordinati, funzionali e coerenti con la natura delle diverse esigenze delle persone, riconoscendo con chiarezza che non ogni bisogno rientra nell’ambito sanitario, ma richiede interventi di natura, oltreché di cultura, non clinici. Per questo auspichiamo che la selezione valuti concretamente le competenze richieste, anche attraverso gli strumenti propri della Legge 4/2013, la quale, proprio allo scopo, identifica nell’attestazione rilasciata dalle Associazioni professionali iscritte negli elenchi del MIMIT la garanzia di qualità e qualificazione professionale dei professionisti non ordinistici. Il CNCP resta a disposizione delle istituzioni per contribuire, con serietà e competenza, alla costruzione di servizi realmente orientati alle persone e ai loro bisogni. Buon lavoro e i migliori auguri per il buon successo del progetto.