
Roma 27/11/2025
Il Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP) esprime doverosa e fondata critica nei confronti dell’iniziativa formativa inserita nel Programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – della Regione Lombardia, che propone un corso per “Counsellor” della durata di sole 150 ore, presentandolo come formazione sufficiente per l’esercizio della professione.
Pur non entrando nel merito strettamente giuridico dell’iniziativa — poiché la Legge 4/2013 non determina requisiti abilitanti per l’esercizio della professione — il CNCP ricorda che la stessa “Legge 4” affida in modo chiaro alle associazioni professionali il compito dell’autoregolamentazione e del presidio della qualità, individuando nell’Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi, rilasciato esclusivamente dalle associazioni, lo strumento che certifica preparazione, competenze e affidabilità del professionista.
In questo quadro normativo, è fondamentale sottolineare che la comunità nazionale dei Counsellor – attraverso le principali associazioni di categoria – ha definito da tempo standard minimi condivisi per la formazione professionale, pari ad almeno 750 ore su tre anni, integrati da tirocinio, supervisione e attività teorico-esperienziali. Benché tali standard non abbiano valore vincolante in senso giuridico, essi rappresentano comunque un riferimento certo, autorevole e imprescindibile per tutte le istituzioni pubbliche che intendano proporre percorsi formativi attinenti al counselling.
Ignorarli o discostarsene in modo radicale come nel caso di specie significa sovvertire il principio di autoregolamentazione che ispira la Legge 4 e generare ulteriore confusione nel mercato dei servizi professionali di aiuto. Tanto più che per la gran parte delle associazioni – che rappresentano la grande maggioranza dei professionisti iscritti – l’accesso alla formazione richiede il possesso di una laurea triennale, quale ulteriore elemento che conferma la complessità e la solidità dei percorsi riconosciuti. Si tratta, evidentemente, di requisiti radicalmente distanti da quanto previsto dal detto percorso GOL, il quale, oltre a presentare un monte ore ridotto a 150 h, consente la partecipazione alla formazione sulla base del solo assolvimento dell’obbligo scolastico.
Quattro profili di grave incongruenza
La scelta dalla Regione Lombardia di consentire l’erogazione nel programma GOL ti tale percorso formativo risulta quindi profondamente inappropriata sotto diversi profili:
- Nei confronti dei cittadini, esposti al rischio di ricevere servizi da persone formate in modo del tutto insufficiente, con potenziali ricadute sulla qualità e sull’affidabilità dell’aiuto offerto.
- Nei confronti dei corsisti, ai quali viene prospettato uno sbocco professionale che non è riconoscibile da nessuna associazione di categoria e, nei fatti, illusorio anche sotto l’aspetto della pratica. Una volta completate le 150 ore, i partecipanti verrebbero immessi nel mercato del lavoro privi del bagaglio di competenze necessario anche per il solo avvio dell’attività professionale.
- Nei confronti dei professionisti già attivi, che hanno seguito percorsi rigorosi e articolati su un triennio e con ben altro monte ore, secondo standard in linea con le buone pratiche internazionali, e che oggi vedono il proprio impegno svalutato da iniziative che appiattiscono ruoli, competenze e responsabilità, generando ulteriore confusione nel pubblico degli utenti.
- Nei confronti della professione stessa, che viene banalizzata e ridotta attraverso percorsi non comparabili con quelli riconosciuti dalle principali associazioni italiane.
- Nei confronti della Legge 4/2013 laddove si tende a confondere colpevolmente il principio di autoregolamentazione proposto da questa norma con quello di arbitrio.
Un precedente preoccupante
Come afferma il presidente del CNCP Marco Deriu: “Stupisce che un ente pubblico, anziché tutelare la
qualità e promuovere percorsi coerenti con gli standard nazionali, contribuisca — fors‘anche
involontariamente — a creare ulteriore confusione tra figure non equivalenti e tra percorsi formativi non
confrontabili. La tutela del diritto delle persone a ricevere servizi professionali qualificati passa
necessariamente anche attraverso la chiarezza sui percorsi formativi, sulle competenze professionali e sul
rispetto di standard che – come indica la legge - sono definiti in primo luogo dalla comunità dei
professionisti. Riteniamo che in nessun modo il principio di autoregolamentazione sancito dalla Legge
4possa essere interpretato come licenza ad agire in modo arbitrario”.
La richiesta del CNCP Alla luce di quanto sopra, il CNCP chiede che la Regione Lombardia: sospenda immediatamente tutti i percorsi formativi che fanno riferimento alla figura del Counsellor qualora replicati secondo il format del Programma GOL.