
L’Ordine degli psicologi tenta di bloccare la Delibera 163/2026 della Regione Emilia-Romagna. Una richiesta giuridicamente infondata.
Abbiamo appreso dai social dell’iniziativa dell’Ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna, che ha chiesto la sospensione delle procedure di incarico professionale destinate ai counselor previste dalla Delibera regionale n. 163/2026 sul rafforzamento della rete dei Centri per la Famiglia.
In sostanza si contesta la presenza stessa della figura professionale del counselor.
Ancora una volta assistiamo a una campagna denigratoria nei confronti dei counselor, costruita su affermazioni prive di fondamento e su vere e proprie fake già smentite dal quadro normativo e dalla giurisprudenza.
Le associazioni di counseling che aderiscono alla rete UNICO, Unione Italiana Counseling (AICo, ANCoRe, AProCo, AssoCounseling, CNCP, ENPACO e SICo) sono quindi intervenute formalmente presso la Regione Emilia-Romagna e il Ministero per la Famiglia chiedendo, tramite i propri legali, il rigetto di tale richiesta, perché manifestamente infondata.
L’Avviso ministeriale e la Delibera regionale riguardano servizi di ascolto, orientamento e supporto alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni relazionali di genitori, adolescenti e coppie. Si tratta, con evidenza, di un ambito non clinico e non sanitario. Proprio per questo la Regione ha correttamente adottato un approccio multiprofessionale, prevedendo – in via preferenziale – figure che operano nel lavoro sociale e relazionale, quali psicologi, counselor, educatori professionali, assistenti sociali e altri professionisti specificamente formati.
In questo contesto l’argomentazione avanzata dall’Ordine degli psicologi si fonda su un evidente salto logico: si parte da un intervento sociale e relazionale e lo si trasforma surrettiziamente in attività sanitaria, per rivendicarne poi l’esclusiva, arrivando persino a sostenere che il counselling non sarebbe una professione e che i counsellor non potrebbero esercitarla.
Su questo punto la giurisprudenza è stata ed è tuttora chiarissima.
Il Consiglio di Stato (sentenze n. 545 e 546 del 2019) ha stabilito che il counseling è una professione liberamente esercitabile ai sensi della Legge 4/2013 e che non invade l’ambito sanitario né viola le riserve di legge attribuite dalla legge 56/1989 agli psicologi, limitate alla diagnosi e alla cura.
Il nodo, semmai, è un altro ed è costituito dall’assurda pretesa dell’Ordine degli psicologi di ricondurre ogni dimensione della vita all’ambito sanitario, con l’obiettivo di attribuire alla psicologia un monopolio su tutte le attività della relazione d’aiuto, compresi l’ascolto, il supporto relazionale e l’orientamento. Una posizione che produce effetti distorsivi sul piano istituzionale e concreto, a danno in primo luogo dei cittadini, e che è palesemente lesiva della libera concorrenza tra le professioni.
Non solo: riteniamo inoltre necessario rimarcare la protervia con cui l’Ordine si permette di intervenire sulle scelte della Pubblica Amministrazione e segnatamente del Ministero della Famiglia e della Regione, mostrando ancora una volta la sua ossessione per la professione del counselor, di cui evidentemente appare temerne la concorrenza e la competenza.
Per queste ragioni siamo certi che Regione e Ministero mantengano i Centri per la Famiglia per ciò che sono: luoghi di ascolto, orientamento e supporto alle relazioni, fondati su un approccio multiprofessionale, di cui anche il counseling fa pienamente parte.
Roma, 16 marzo 2026
Di seguito i link dei documenti: